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 Dpr n.147 - 15 febbraio 2006
 
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 15 febbraio 2006, n. 147, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2006.
 
Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, con la frequenza indicata al comma 2, da registrarsi nel libretto di impianto di cui all'allegato I.
Come definito dall'art. 2, le sostanze controllate sono quelle incluse nei gruppi I  e II (clorofluorocarburi) e VIII (idrofluorocarburi) dell'allegato del regolamento CE n. 2037/2000.
 
I suddetti impianti ed apparecchiature devono pertanto essere sottoposti ad ispezioni periodiche con la seguente frequenza:
 
1) Una volta l'anno
Per impianti ed apparecchiature contenenti 3 e 100 kg di sostanze controllate.
 
2) Ogni sei mesi
Per impianti ed apparecchiature contenenti più di 100 kg di sostanze controllate.
Le attività d'ispezione, recupero e riciclo devono essere svolte utilizzando dispositivi che soddisfano i requisiti del regolamento ISO 11650. Il rilevatore di perdite deve avere una sensibilità superiore a 5g/anno.
 
Infine, l'art. 5 sancisce che il  personale che svolge le attività di cui agli articoli 1, 3 e 4 deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni; questa risoluzione non è ancora stata emessa.
Il libretto dell'impianto descritto nell'allegato I deve seguire la struttura del campione illustrato di seguito. (...)
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