NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PER LA SOSTITUZIONE DEGLI HCFC (R22)
(regolamento 2037/2000)
01/01/2000
Divieto di utilizzo negli apparecchi nuovi seguenti:
- Depositi e magazzini di stoccaggio nel settore pubblico e della distribuzione
- Apparecchi con potenza all'albero > 150 kW
01/01/2001
Divieto di utilizzo per la produzione di tutti gli apparecchi nuovi, ad eccezzione di:
- Sistemi fissi di condizionamento aria con capacità frigorifera < 100 kWt
- Sistemi reversibili di condizionamento aria, come le pompe di calore
01/07/2002
Divieto di utilizzo per la produzione di tutti i sistemi fissi di condizionamento aria
01/01/2004
Divieto di utilizzo per la produzione di tutti gli apparecchi nuovi
01/01/2009
Fine dell'esenzione per le applicazioni militari
01/01/2010
Divieto di utilizzo degli HCFC vergini per la manutenzione e riparazione di tutti gli apparecchi
01/01/2015
Divieto di utilizzo degli HCFC riciclati per la manutenzione e riparazione di tutti gli apparecchi
Recupero dei refrigeranti
Nel corso di operazioni di manutenzione e riparazione oppure prima dello smantellamento o eliminazione di apparecchiature di condizionamento e refrigerazione, i refrigeranti contenuti devono essere recuperati per essere distrutti con adeguate tecnologie oppure per essere riciclati.
Controllo delle fughe
Per ridurre al minimo le fughe dei refrigeranti è obbligatoria l'ispezione annuale degli impianti con carica superiore a 3 kg.
La Commissione promuoverà l'elaborazione di norme europee relative al controllo delle fughe e al recupero delle sostanze fuoriuscite da apparecchiature ed impianti.